PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Prostituzione minorile).

      1. All'articolo 600-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da nove a quindici anni»;

          b) al secondo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a euro 5.164» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni e con la multa non inferiore a 20.000 euro».

Art. 2.
(Pornografia minorile).

      1. All'articolo 600-ter del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «da sei a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da nove a quindici anni»;

          b) al terzo comma, le parole: «da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni e con la multa da euro 70.000 a euro 500.000»;

          c) al quarto comma, le parole: «fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a cinque anni e con la multa da euro 8.000 a euro 40.000».

Art. 3.
(Detenzione di materiale pornografico).

      1. Al primo comma dell'articolo 600-quater del codice penale, le parole: «fino a tre anni e con la multa non inferiore a

 

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euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei anni e con la multa non inferiore a euro 8.000».

Art. 4.
(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile).

      1. All'articolo 600-quinquies del codice penale, le parole: «da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a sedici anni e con la multa da euro 40.000 a euro 400.000».

Art. 5.
(Circostanze aggravanti).

      1. Al secondo comma dell'articolo 609-ter del codice penale, le parole: «della reclusione da sette a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ergastolo».

Art. 6.
(Trattamento del blocco androgenico totale).

      1. In caso di condanna per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, la concessione dei benefìci della liberazione anticipata, dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare è possibile solo se il condannato si sottopone volontariamente al trattamento del blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci agonisti dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

Art. 7.
(Modalità del trattamento).

      1. Nel provvedimento che dispone il trattamento del blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da

 

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applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale è eseguito il trattamento stesso.
      2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo il giudice individua l'ufficio di polizia giudiziaria ove il condannato deve recarsi, entro il giorno successivo a quello di ciascuna somministrazione delle sostanze previste dall'articolo 6, per dimostrare l'avvenuto intervento.
      3. Il giudice fissa i giorni di presentazione all'ufficio di cui al comma 2, tenendo conto delle modalità del trattamento, dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione del condannato.